Procedura conciliazione rc auto
Procedura di conciliazione rca - Presentare domanda di reclamo a compagnia assicurativa
COME E DOVE SI PUÒ RECLAMARE
Come reclamare
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Il reclamo deve essere inoltrato mediante posta, telefax o e-mail all'Ufficio reclami dell'impresa di assicurazione interessata, il cui indirizzo è reperibile nelle Note informative precontrattuali o nel sito dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni) o accedendo al sito internet dell'impresa.
Possono presentare reclamo gli utenti assicurativi (assicurati e/o danneggiati) - sia persone fisiche che giuridiche - e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori.
Quando non lo si può presentare
Quando il reclamo riguarda aspetti per i quali è già stata adita l'Autorità Giudiziaria. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni e di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
A chi deve essere inviato
Il reclamo in prima battuta va inviato all'impresa che al suo interno è dotata di una specifica funzione per la gestione dei reclami ricevuti, inclusi i riscontri ai reclamanti, il cui indirizzo è reperibile nelle Note informative precontrattuali o nel sito dell'IVASS o accedendo al sito internet dell'impresa.
Se l'impresa non fornisce risposta o la risposta è insoddisfacente, in quanto non completa o non corretta, ci si può rivolgere all'IVASS inviando la documentazione all'Autorità, in Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma oppure trasmettendola ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353. La documentazione deve contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro. La presentazione del reclamo può avvenire anche via PEC all'indirizzo
[email protected]. In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF.
In quanto tempo si ottiene una risposta
L'impresa deve fornire una risposta all'utente entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Il mancato rispetto del termine - che si raccomanda di segnalare all'Autorità - è oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'IVASS.
Nel caso in cui l'impresa non abbia fornito risposta nel termine di 45 giorni o la risposta sia incompleta o scorretta, l'IVASS, effettuata la necessaria istruttoria, da notizia dell'esito della stessa entro 90 giorni dall'acquisizione degli elementi di valutazione necessari.
Come acquisire notizie sulla trattazione del reclamo gestito dalle imprese
Nelle note informative precontrattuali e nei siti internet delle imprese sono indicati gli uffici preposti ai reclami e i relativi recapiti ai quali rivolgersi.