La procedura si attiva se si verificano i seguenti casi:
- quando il consumatore non ha ottenuto risposta da una
impresa entro i termini previsti dalla legge;
- se l'impresa ha rifiutato la sua richiesta di
risarcimento;
- in caso egli non abbia accettato, se non a titolo di
acconto, l'offerta di risarcimento da parte della compagnia.
Inoltre, la procedura di conciliazione può essere avviata a condizione che il consumatore:
- non abbia già incaricato altri soggetti a rappresentarlo
ovvero, in caso di incarico già conferito a terzi, abbia ritirato
tale incarico prima di avviare la procedura di conciliazione;
- abbia inoltrato la richiesta di risarcimento
all'assicuratore del proprio veicolo per i danni materiali e le
lesioni del conducente e all'assicuratore del veicolo vettore se
trasportato (nei sinistri rientranti nell'ambito della procedura
per il risarcimento diretto).