Assistenza avviamento pratiche conciliazione

Assistenza avviamento pratiche conciliazione - Il regolamento della conciliazione rc auto

IL REGOLAMENTO DELLA CONCILIAZIONE R.C. AUTO
Art. 1 - Ambito di applicazione e condizioni di accesso alla procedura di conciliazione

Oggetto della procedura di conciliazione sono le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 Euro.


Può accedere alla procedura di conciliazione il consumatore che, avendo presentato una richiesta di risarcimento del danno e avendo fornito all'impresa tenuta alla gestione del danno tutte le informazioni necessarie per il suo accertamento e la sua valutazione: a. non abbia ottenuto risposta dall'impresa nei termini previsti dalla legge (per il danno al veicolo e a cose, termini decorrenti dalla ricezione della richiesta di risarcimento: 30 giorni nel caso di presentazione della richiesta con allegato modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti o da entrambi gli assicurati; 60 giorni in caso di richiesta con allegato modulo CAI non sottoscritto da entrambi i conducenti o da entrambi gli assicurati. Per il danno alla persona, termine decorrente dalla guarigione delle lesioni: 90 giorni dalla presentazione della documentazione medica da cui risulti possibile effettuare la valutazione delle conseguenze della lesione), ovvero b. abbia ricevuto un diniego di offerta di risarcimento da parte dell'impresa, ovvero c. non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l'offerta di risarcimento della compagnia.

La procedura può essere attivata solo a condizione che il consumatore:
  1. non abbia già incaricato altri soggetti a rappresentarlo verso la compagnia;
  2. non abbia già attivato la procedura di mediazione a fini conciliativi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
  3. nei sinistri rientranti nell'ambito di applicazione della procedura di risarcimento diretto (art. 149 CdA) e della procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 CdA) abbia indirizzato la richiesta di risarcimento all'assicuratore tenuto alla gestione del danno, vale a dire: per il risarcimento diretto, all'assicuratore del veicolo non responsabile in tutto o in parte e, per il risarcimento del terzo trasportato: all'assicuratore del veicolo vettore.
Per accedere alla procedura di conciliazione il consumatore si rivolge ad una delle associazioni dei consumatori aderenti alla procedura, indirizzandole una richiesta di conciliazione comprensiva di mandato a transigere, utilizzando il modulo previsto dall'art.6 e allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell'impresa).
Art. 2 - Istruzione della richiesta di conciliazione
L'associazione dei consumatori, ricevuto il modulo di richiesta di conciliazione e relativi allegati,
  1. verifica la presenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art.1;
  2. analizza il caso valutando la documentazione presentata dal consumatore;
  3. verifica se esistono i presupposti di fondatezza per dare seguito alla richiesta di conciliazione.
L'associazione richiede in qualsiasi momento informazioni e ragguagli sul caso in esame presso l'apposita struttura dell'impresa ovvero al consumatore.
Se l'associazione ritiene fondata la richiesta pervenutale, trasmette all'impresa la domanda di conciliazione utilizzando l'applicazione internet a ciò deputata.
Art. 3- Commissione di conciliazione
La commissione di conciliazione è formata da un rappresentante dell'impresa di assicurazione e da un rappresentante dell'associazione dei consumatori che ha ricevuto la domanda di conciliazione.
Art. 4 - La procedura di conciliazione
La procedura di conciliazione si intende formalmente instaurata nella data in cui all'impresa perviene la domanda di conciliazione, redatta in conformità con quanto disposto all'art. 6, ad essa inviata - tramite l'apposita applicazione internet - dall'associazione dei consumatori che la ha ricevuta e che ha svolto le attività di cui all'art. 2.
L'impresa comunica tempestivamente all'associazione interessata l'impossibilità di procedere alla conciliazione per assenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art.1 o per problemi di carenza di copertura assicurativa. In questo caso la conciliazione si intende non instaurata. Dopo la presentazione della domanda di conciliazione, i componenti della commissione di conciliazione hanno accesso, nei limiti di legge, alle informazioni e dati contrattuali in possesso dell'impresa e pertinenti al tentativo di conciliazione in corso, con congruo anticipo rispetto alle riunioni della commissione.
Prima della sottoscrizione del verbale di conciliazione il rappresentante del consumatore informa il proprio assistito dei termini della conciliazione e non procede a sottoscrizione senza aver acquisito preventivamente il suo assenso scritto.
Con la sottoscrizione della domanda di conciliazione il consumatore si impegna ad accettare integralmente il contenuto del verbale di conciliazione quale espressione della propria volontà contrattuale.
La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione della controversia entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'impresa. A tal fine la commissione si riunisce anche a distanza.
Nell'esperire il tentativo di conciliazione, i componenti della commissione rappresentano, ciascuno sulla base di un pieno ed esclusivo mandato a transigere, rispettivamente la posizione del consumatore parte nella controversia e la posizione dell'impresa.
Le riunioni della commissione di conciliazione non sono pubbliche. Compatibilmente con il sistema di contatto utilizzato, il consumatore potrà essere ascoltato dalla commissione stessa prima dell'inizio delle riunioni.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione, da parte dei componenti della commissione, di un verbale di conciliazione avente l'efficacia di un accordo transattivo.
Nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, i componenti della commissione ne daranno atto, sottoscrivendo a conclusione del procedimento il modulo di mancato accordo di cui all'art. 7.
L'associazione dei consumatori dovrà inviare al consumatore copia del verbale di conciliazione o del modulo di mancato accordo al recapito indicato dal consumatore sulla domanda di conciliazione.
Tutte le informazioni di cui i componenti della commissione di conciliazione vengono in possesso nel corso della procedura devono considerarsi riservate.
Art. 5 - Costo del tentativo di conciliazione
La procedura di conciliazione non comporta oneri per il consumatore fatta salva l'eventuale iscrizione all'associazione a cui conferisce il proprio mandato.
Art. 6 - Modulo di richiesta di conciliazione
Art. 7 - Il contenuto del modulo di mancato accordo
Si dà atto che in data ............................ la commissione di conciliazione non ha trovato una soluzione consensuale al caso da essa sottoposto dal signor ................................................... .............................................. con richiesta presentata in data ............................, nei confronti dell'impresa assicuratrice..............................................................., avente ad oggetto il sinistro n. ................................................ .
 

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